Sentenza 157/2020 (ECLI:IT:COST:2020:157)
Massima numero 43451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  26/05/2020;  Decisione del  26/05/2020
Deposito del 21/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43449  43450


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Principi contabili speciali rispetto alla disciplina civilistica - Modalità di rappresentazione dei contributi in conto capitale - Classificazione e impiego dei contributi di investimento nel patrimonio netto in funzione di "sterilizzazione" del relativo ammortamento - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto alla salute, del principio dell'equilibrio di bilancio e delle finalità della contabilità pubblica e del buon andamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, in riferimento agli artt. 81 e 97, commi primo e secondo, Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost. - dell'art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 118 del 2011 che, nel disciplinare le modalità di rappresentazione, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei contributi in conto capitale ricevuti dalla Regione, dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, prevede la classificazione dei contributi di investimento nel patrimonio netto e il suo impiego in funzione di «sterilizzazione» dell'ammortamento dei cespiti acquisiti mediante i predetti contributi. Tale regime dell'ammortamento pluriennale, peculiare rispetto alla ordinaria disciplina civilistica, trova giustificazione nell'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), evitando che i predetti enti effettuino investimenti con finanziamenti correnti senza la dovuta programmazione dei relativi flussi di cassa. In tale prospettiva, la disciplina censurata consente di utilizzare l'intero finanziamento della spesa corrente per garantire l'erogazione dei LEA, senza doversi fare carico del finanziamento degli investimenti, le cui quote di ammortamento vengono attinte dal patrimonio netto secondo i criteri dettati dalla programmazione nazionale e regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020, n. 49 del 2018 e n. 169 del 2017).

La peculiarità del servizio sanitario nazionale richiede un'appropriata contabilità analitica per il relativo finanziamento che - con riguardo ai beni durevoli e di investimento - deve essere rivolta a misurare i costi fissi dello specifico servizio sanitario in cui vengono impiegati. L'ammortamento avviene quindi all'interno del singolo ente in cui viene utilizzato il bene, ma in una visione di finanza pubblica allargata, nella quale l'entità degli ammortamenti dei beni impiegati costituisce parte degli aggregati complessivi alla base della programmazione nazionale e regionale.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 29  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte