Sentenza 3/1974 (ECLI:IT:COST:1974:3)
Massima numero 6980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/01/1974;  Decisione del  09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6977  6978  6979


Titolo
SENT. 3/74 D. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, ART. 11 - SORVEGLIANZA SPECIALE - REATO COMMESSO NEL CORSO DEL TERMINE DI DURATA - DUPLICAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA - PREVISIONE DI UN ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO E CON L'OSSERVANZA DEL DIRITTO DI DIFESA - DENUNZIE O PENDENZE RELATIVE AI REATI RIFERITI AL PERIODO DI APPLICAZIONE ORIGINARIA - NON HANNO ALCUNA INCIDENZA - NON E' VIOLATO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della liberta' personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorita' giudiziaria e' subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed e' altresi' necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. Esclusa cosi' la lamentata incidenza delle denunzie e delle pendenze relative ai reati riferiti al periodo di applicazione originaria sulla scadenza del termine di applicazione della misura, e' insussistente il profilato contrasto con l'art. 27 della Costituzione, e la relativa questione deve pertanto essere dichiarata infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte