Sentenza 4/1974 (ECLI:IT:COST:1974:4)
Massima numero 6981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
09/01/1974; Decisione del
09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. C, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. C - CONCESSIONE DELL'AMNISTIA PER IL DELITTO DI PECULATO MILITARE DI CUI ALL'ART. 215 DEL COD. PEN. MIL. DI PACE.
SENT. 4/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. C, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. C - CONCESSIONE DELL'AMNISTIA PER IL DELITTO DI PECULATO MILITARE DI CUI ALL'ART. 215 DEL COD. PEN. MIL. DI PACE.
Testo
Non sussiste inammissibilita' per difetto di rilevanza rispetto al giudizio principale di una questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo, puntualmente formulando e motivando il proprio giudizio di rilevanza a termini dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene applicabile la norma impugnata al processo dinanzi a lui pendente precisando gli effetti che nello stesso discenderebbero dall'eventuale dichiarazione d'incostituzionalita'. (Fattispecie in cui essendosi sollevata dal giudice istruttore penale del tribunale di Belluno la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 per aver riservato la concessione del beneficio di amnistia alla sola ipotesi di peculato prevista dall'art. 314 Cod. pen. non anche alla corrispondente ipotesi di peculato militare prevista dall'art. 215 C.P.M.P., ed essendosi dall'Avvocatura dello Stato eccepita l'inammissibilita' di detta questione per inapplicabilita' della norma denunciata in quanto l'amnistia si riferisce alla sola ipotesi di peculato per distrazione, mentre nel caso di specie l'imputazione elevata a carico degli imputati riguardava il caso di peculato militare per profitto proprio ed altrui, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' osservando che nell'ordinanza di rinvio il giudice istruttore (espressamente motivando nell'applicabilita' della norma denunziata e richiamando le conclusioni scritte dal P.M. che asserivano trattarsi nella specie di peculato militare per distrazione) aveva rilevato che dall'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' sarebbe discesa l'ammissione degli imputati all'amnistia).
Non sussiste inammissibilita' per difetto di rilevanza rispetto al giudizio principale di una questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo, puntualmente formulando e motivando il proprio giudizio di rilevanza a termini dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene applicabile la norma impugnata al processo dinanzi a lui pendente precisando gli effetti che nello stesso discenderebbero dall'eventuale dichiarazione d'incostituzionalita'. (Fattispecie in cui essendosi sollevata dal giudice istruttore penale del tribunale di Belluno la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5 del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 per aver riservato la concessione del beneficio di amnistia alla sola ipotesi di peculato prevista dall'art. 314 Cod. pen. non anche alla corrispondente ipotesi di peculato militare prevista dall'art. 215 C.P.M.P., ed essendosi dall'Avvocatura dello Stato eccepita l'inammissibilita' di detta questione per inapplicabilita' della norma denunciata in quanto l'amnistia si riferisce alla sola ipotesi di peculato per distrazione, mentre nel caso di specie l'imputazione elevata a carico degli imputati riguardava il caso di peculato militare per profitto proprio ed altrui, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' osservando che nell'ordinanza di rinvio il giudice istruttore (espressamente motivando nell'applicabilita' della norma denunziata e richiamando le conclusioni scritte dal P.M. che asserivano trattarsi nella specie di peculato militare per distrazione) aveva rilevato che dall'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' sarebbe discesa l'ammissione degli imputati all'amnistia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23