Sentenza 4/1974 (ECLI:IT:COST:1974:4)
Massima numero 6982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  09/01/1974;  Decisione del  09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6981  6983


Titolo
SENT. 4/74 B. AMNISTIA - PECULATO MILITARE - LEGGE 21 MAGGIO 1970, N. 282, ART. 5, LETT. C, E D.P.R. 22 MAGGIO 1970, N. 283, ART. 5, LETT. C - ESCLUDONO L'AMNISTIA PER IL DELITTO DI PECULATO MILITARE DI CUI ALL'ART. 215 COD. PEN. MIL. PACE QUANDO, ESCLUSA L'IPOTESI DI APPROVAZIONE, RISULTI CHE LA DISTRAZIONE DEL DENARO O ALTRA COSA MOBILE SIA STATA COMPIUTA PER FINALITA' NON ESTRANEE A QUELLE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PECULATO EX ART. 314 COD. PENALE - MANCANZA DI UNA RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., le norme contenute nell'art. 5 lett. c) del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 e nel corrispondente art. 5 lett. c) della legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282 nella parte in cui non prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato militare di cui all'art. 215 C.P.M.P. per l'ipotesi in cui la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a quelle della pubblica amministrazione, ossia in quegli stessi termini e alle stesse condizioni per le quali il beneficio dell'amnistia e' stato accordato al delitto di peculato comune previsto dall'art. 314 C.P.V. Poiche' tra i due delitti di peculato sopra indicati sussiste una sostanziale identita', riscontrabile nello stesso testo dei rispettivi articoli, avendo essi in comune l'elemento materiale e l'elemento psicologico ed identici essendo sia il loro contenuto (in entrambi offensivo dello stesso bene che si e' voluto proteggere: denaro o cose mobili appartenente allo Stato), sia l'azione tipica delle due azioni criminose (concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di soggetti attivi aventi una specifica qualifica), non riesce a scorgersi quali obiettive e apprezzabili ragioni abbiano potuto indurre il legislatore ad una diversa valutazione delle anzidette figure e a disporre, quindi, un differente loro trattamento ai fini dell'amnistia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte