Ordinanza 6/1974 (ECLI:IT:COST:1974:6)
Massima numero 6985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/01/1974;  Decisione del  09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 6/74. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 304, 398 E 409: CONSENTONO, RISPETTIVAMENTE, AL PRETORE CHE NON COMPIA ATTI ISTRUTTORI, DI EMETTERE DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO SENZA COMUNICARE AVVISO DI PROCEDIMENTO ALL'IMPUTATO, SENZA INVITARLO A DESIGNARE UN DIFENSORE DI FIDUCIA E SENZA INTERROGARLO PREVIAMENTE SUL FATTO OGGETTO DELL'IMPUTAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di questioni identiche ad altre gia' dichiarate infondate con precedenti pronunzie, sempre che non siano stati addotti e non sussistano motivi per discostarsi dalle precedenti decisioni. (Specie in cui erano state sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 304, 398 e 409 c.p.p., nella parte in cui, rispettivamente, consentono al Pretore che non compia atti istruttori di emettere decreto di citazione a giudizio senza comunicare avviso di procedimento all'imputato, senza invitarlo a designare un difensore di fiducia e senza interrogarlo previamente sul fatto oggetto dell'impugnazione, questioni gia' dichiarate infondate con le sent. n. 33 del 1966, n. 46 del 1967 e n. 197 del 1972).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte