Ordinanza 7/1974 (ECLI:IT:COST:1974:7)
Massima numero 6986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/01/1974; Decisione del
09/01/1974
Deposito del 14/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 7/74. ENFITEUSI - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ART. 2 - RAPPORTI ENFITEUTICI O ASSIMILATI COSTITUITI DOPO IL 28 OTTOBRE 1941 - NON DETERMINA I CAPITALI DI AFFRANCO SECONDO I CRITERI STABILITI DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, NE' IL CORRELATIVO VALORE DEI CANONI ENFITEUTICI NELLA QUINDICESIMA PARTE DI QUEGLI STESSI CAPITALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 7/74. ENFITEUSI - LEGGE 18 DICEMBRE 1970, N. 1138, ART. 2 - RAPPORTI ENFITEUTICI O ASSIMILATI COSTITUITI DOPO IL 28 OTTOBRE 1941 - NON DETERMINA I CAPITALI DI AFFRANCO SECONDO I CRITERI STABILITI DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, NE' IL CORRELATIVO VALORE DEI CANONI ENFITEUTICI NELLA QUINDICESIMA PARTE DI QUEGLI STESSI CAPITALI - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione ad una norma gia' dichiarata incostituzionale con una precedente sentenza. (Specie in cui era stata sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 18 dicembre 1970, n. 1138, concernente nuove norme in materia di enfiteusi, gia' dichiarato illegittimo per contrasto con la detta norma costituzionale nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali).
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione ad una norma gia' dichiarata incostituzionale con una precedente sentenza. (Specie in cui era stata sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 18 dicembre 1970, n. 1138, concernente nuove norme in materia di enfiteusi, gia' dichiarato illegittimo per contrasto con la detta norma costituzionale nella parte in cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori contermini), e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai contadini), nonche' il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte