Sentenza 8/1974 (ECLI:IT:COST:1974:8)
Massima numero 6987
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SPECIFICAMENTE PREVISTA PER IL CASO DA DECIDERE NEL GIUDIZIO A QUO - POSSIBILITA' CHE QUESTO SIA DEFINITO CON LO STESSO ESITO ALLA STREGUA DI ALTRE DISPOSIZIONI - NON INFLUISCE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 8/74 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - IMPUGNAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SPECIFICAMENTE PREVISTA PER IL CASO DA DECIDERE NEL GIUDIZIO A QUO - POSSIBILITA' CHE QUESTO SIA DEFINITO CON LO STESSO ESITO ALLA STREGUA DI ALTRE DISPOSIZIONI - NON INFLUISCE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - AMMISSIBILITA'.
Testo
La circostanza che l'esito del giudizio principale avrebbe potuto e potrebbe essere il medesimo alla stregua di disposizioni diverse da quella denunciata non incide sulla rilevanza della questione, dal momento che questa ha riferimento alla disposizione specificamente prevista per il caso concreto che il giudice a quo deve decidere.
La circostanza che l'esito del giudizio principale avrebbe potuto e potrebbe essere il medesimo alla stregua di disposizioni diverse da quella denunciata non incide sulla rilevanza della questione, dal momento che questa ha riferimento alla disposizione specificamente prevista per il caso concreto che il giudice a quo deve decidere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23