Sentenza 8/1974 (ECLI:IT:COST:1974:8)
Massima numero 6988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6987  6989  6990  6991  6992  6993


Titolo
SENT. 8/74 B. ELEZIONI - DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - INELEGGIBILITA' AL CONSIGLIO PROVINCIALE - COSTITUISCE PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE.

Testo
Il principio della ineleggibilita' ai consigli provinciali dei dipendenti delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia e' presente nella legislazione statale, rientrando nella piu' lata previsione del n. 3 dell'art. 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificata dall'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962 (cfr. gia' sent. n. 189 del 1971), e vale anche a maggior ragione, a decidere la controversia di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 4, della legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, avendo la normativa statale riferimento agli amministratori oltre che agli impiegati, di "enti, istituti o aziende dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della provincia".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte