Sentenza 8/1974 (ECLI:IT:COST:1974:8)
Massima numero 6989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/74 C. ELEZIONI - AMMINISTRATORI E IMPIEGATI DI ENTI, ISTITUTI, AZIENDE SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DELLA PROVINCIA - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PROVINCIALE EX ART. 10, N. 3, DELLA LEGGE 8 MARZO 1951, N. 122 (MODIFICATO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 SETTEMBRE 1960, N. 967) - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 8/74 C. ELEZIONI - AMMINISTRATORI E IMPIEGATI DI ENTI, ISTITUTI, AZIENDE SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DELLA PROVINCIA - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PROVINCIALE EX ART. 10, N. 3, DELLA LEGGE 8 MARZO 1951, N. 122 (MODIFICATO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 SETTEMBRE 1960, N. 967) - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
La ineleggibilita' a consigliere provinciale stabilita dall'art. 10 n. 3 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificato dall'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, per gli amministratori oltre che per gli impiegati di enti, istituti o aziende dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della provincia, si ricollega chiaramente alla circostanza che, nella legislazione dello Stato, le istituzioni assistenziali da essa prese in considerazione sono sottoposte a quella, pur attenuata ed anomala, vigilanza, che l'art. 241 del t.u. della legge comunale e provinciale del 1915 (tuttora in vigore, come ritenuto dalla giurisprudenza ordinaria) attribuisce nei loro confronti ai consigli provinciali, in quanto siano destinate a vantaggio della provincia o di una sua parte.
La ineleggibilita' a consigliere provinciale stabilita dall'art. 10 n. 3 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificato dall'art. 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, per gli amministratori oltre che per gli impiegati di enti, istituti o aziende dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della provincia, si ricollega chiaramente alla circostanza che, nella legislazione dello Stato, le istituzioni assistenziali da essa prese in considerazione sono sottoposte a quella, pur attenuata ed anomala, vigilanza, che l'art. 241 del t.u. della legge comunale e provinciale del 1915 (tuttora in vigore, come ritenuto dalla giurisprudenza ordinaria) attribuisce nei loro confronti ai consigli provinciali, in quanto siano destinate a vantaggio della provincia o di una sua parte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte