Sentenza 8/1974 (ECLI:IT:COST:1974:8)
Massima numero 6990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 8/74 D. ELEZIONI - AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA SOTTOPOSTE A VIGILANZA DELLE PROVINCIE - INELEGGIBILITA' AI CONSIGLI DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DELLE PROVINCIE SICILIANE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 9 MAGGIO 1969, N. 14, ART. 7, N. 4 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 8/74 D. ELEZIONI - AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA SOTTOPOSTE A VIGILANZA DELLE PROVINCIE - INELEGGIBILITA' AI CONSIGLI DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DELLE PROVINCIE SICILIANE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 9 MAGGIO 1969, N. 14, ART. 7, N. 4 - INTERPRETAZIONE.
Testo
La formula dell'art. 7 n. 4 della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, se letteralmente potrebbe sembrare statuire la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane per gli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza con riguardo alla semplice esistenza nella provincia delle istituzioni in oggetto, in realta' puo' e deve essere interpretata restrittivamente come specificativa e confermativa del piu' generale principio enunciato nel procedente n. 3 della stessa disposizione (cosi' come avviene, del resto, per i consigli comunali, nei rapporti tra il n. 3 e il n. 4 dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) richiedendosi, cioe', in conformita' a quanto prescritto dalla legge statale, che le istituzioni di assistenza e beneficenza siano soltanto quelle sottoposte a vigilanza delle provincie (art. 150 n. 8 del d.l. del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, richiamato per le attuali amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane dal successivo art. 266, nonche' dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16).
La formula dell'art. 7 n. 4 della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, se letteralmente potrebbe sembrare statuire la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane per gli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza con riguardo alla semplice esistenza nella provincia delle istituzioni in oggetto, in realta' puo' e deve essere interpretata restrittivamente come specificativa e confermativa del piu' generale principio enunciato nel procedente n. 3 della stessa disposizione (cosi' come avviene, del resto, per i consigli comunali, nei rapporti tra il n. 3 e il n. 4 dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) richiedendosi, cioe', in conformita' a quanto prescritto dalla legge statale, che le istituzioni di assistenza e beneficenza siano soltanto quelle sottoposte a vigilanza delle provincie (art. 150 n. 8 del d.l. del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, richiamato per le attuali amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane dal successivo art. 266, nonche' dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte