Sentenza 8/1974 (ECLI:IT:COST:1974:8)
Massima numero 6991
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6987  6988  6989  6990  6992  6993


Titolo
SENT. 8/74 E. ELEZIONI - AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ESISTENTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 9 MAGGIO 1969, N. 14, ART. 7, N. 4 - INELEGGIBILITA' AI CONSIGLI DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DELLE PROVINCIE SICILIANE - DIVERSITA' DALL'IPOTESI REGOLATA DALL'ART. 10, N. 7, DELLA LEGGE STATALE 8 MARZO 1951, N. 122.

Testo
L'ipotesi regolata dall'art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14, che stabilisce la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane per gli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nell'ambito della provincia e' diversa da quella considerata dall'art. 10, n. 7, della legge statale 8 marzo 1951, n. 122, modificato dall'art. 3 della successiva legge 10 settembre 1960, n. 962, che ha riferimento non agli amministratori in carica ma a quelli cessati dalla carica e tuttavia anch'essi ineleggibili, se ed in quanto dichiarati responsabili in via amministrativa e giudiziaria: ipotesi, questa ultima, che trova d'altronde preciso riscontro nell'art. 7, n. 8, della legge regionale in esame.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte