Sentenza 8/1974 (ECLI:IT:COST:1974:8)
Massima numero 6992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6987  6988  6989  6990  6991  6993


Titolo
SENT. 8/74 F. ELEZIONI - AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA SOTTOPOSTE A VIGILANZA DELLE PROVINCIE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 9 MAGGIO 1969, N. 14, ART. 7, N. 8 - INELEGGIBILITA' AI CONSIGLI DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DELLE PROVINCIE SICILIANE - INFLUISCE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 7, N. 4, DELLA STESSA LEGGE.

Testo
La circostanza che la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane, stabilita dall'art. 7, n. 8, della legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, per gli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza, cessati dalla carica e dichiarati responsabili in via amministrativa o giudiziaria, sia formulata con testuale riferimento alle sole istituzioni sottoposte a vigilanza della provincia costituisce argomento rafforzativo, sul piano sistematico, per interpretare correttamente la disposizione di cui all'art. 7, n. 4, della stessa legge che, letteralmente, sancisce la ineleggibilita' per gli amministratori delle medesime istituzioni esistenti nell'ambito delle provincie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte