Sentenza 8/1974 (ECLI:IT:COST:1974:8)
Massima numero 6993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6987  6988  6989  6990  6991  6992


Titolo
SENT. 8/74 G. ELEZIONI - ELEZIONI DEI CONSIGLI DELLE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DELLE PROVINCIE SICILIANE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 9 MAGGIO 1969, N. 14, ART. 7, N. 4 - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSI0NE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, n. 4, della legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14. E' da escludere infatti che la disposizione impugnata, statuendo la ineleggibilita' ai consigli delle amministrazioni straordinarie delle provincie siciliane, degli amministratori delle istituzioni di assistenza e beneficenza sottoposte alla vigilanza della provincia, apporti, nell'Isola, al diritto elettorale passivo una restrizione priva di riscontro nella legislazione statale. - S. n. 189/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte