Sentenza 9/1974 (ECLI:IT:COST:1974:9)
Massima numero 6994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6995
Titolo
SENT. 9/74 A. LEGGE E REGOLAMENTO - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 140 (CONVERTITO IN LEGGE 6 APRILE 1936, N. 1155) - CONSERVA IN VIGORE LE NORME REGOLAMENTARI PENALI CONTENUTE NEGLI ARTT. 45, QUINTO COMMA, E 142, SECONDO COMMA, DEL R.D. 28 AGOSTO 1924, N. 1422 (FINO ALL'EMANAZIONE DI NUOVE NORME) - NON ATTRIBUISCE LORO UNA NUOVA FORZA GIURIDICA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 9/74 A. LEGGE E REGOLAMENTO - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 140 (CONVERTITO IN LEGGE 6 APRILE 1936, N. 1155) - CONSERVA IN VIGORE LE NORME REGOLAMENTARI PENALI CONTENUTE NEGLI ARTT. 45, QUINTO COMMA, E 142, SECONDO COMMA, DEL R.D. 28 AGOSTO 1924, N. 1422 (FINO ALL'EMANAZIONE DI NUOVE NORME) - NON ATTRIBUISCE LORO UNA NUOVA FORZA GIURIDICA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' EX ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato e tuttora conserva in vigore gli artt. 45, comma quinto e 142, comma secondo del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (Regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia). Infatti, l'art. 140, da un canto da' atto che le norme regolamentari in vigore rimangono tali in quanto non sono contrarie o incompatibili con l'emanato decreto e dall'altro non prevede in alcun modo e sotto nessuna forma l'attribuzione di nuova forza giuridica: conseguentemente la norma in esso contenuta non viola la riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzionale.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato e tuttora conserva in vigore gli artt. 45, comma quinto e 142, comma secondo del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (Regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia). Infatti, l'art. 140, da un canto da' atto che le norme regolamentari in vigore rimangono tali in quanto non sono contrarie o incompatibili con l'emanato decreto e dall'altro non prevede in alcun modo e sotto nessuna forma l'attribuzione di nuova forza giuridica: conseguentemente la norma in esso contenuta non viola la riserva di legge in materia penale di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte