Sentenza 9/1974 (ECLI:IT:COST:1974:9)
Massima numero 6995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
6994
Titolo
SENT. 9/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RITENUTA APPLICABILITA' NEL GIUDIZIO DI MERITO DELLA NORMA IMPUGNATA - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 9/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RITENUTA APPLICABILITA' NEL GIUDIZIO DI MERITO DELLA NORMA IMPUGNATA - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Qualora secondo la tesi interpretativa del giudice a quo debba ritenersi applicabile al caso sottoposto al suo esame la norma della cui legittimita' costituzionale si tratti, la relativa questione e' rilevante, ancorche', in sede di esame del merito della stessa, la tesi interpretativa indicata non sia condivisa dalla Corte. In tal caso, la diversa interpretazione della norma porta al giudizio di non fondatezza della questione.
Qualora secondo la tesi interpretativa del giudice a quo debba ritenersi applicabile al caso sottoposto al suo esame la norma della cui legittimita' costituzionale si tratti, la relativa questione e' rilevante, ancorche', in sede di esame del merito della stessa, la tesi interpretativa indicata non sia condivisa dalla Corte. In tal caso, la diversa interpretazione della norma porta al giudizio di non fondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23