Sentenza 10/1974 (ECLI:IT:COST:1974:10)
Massima numero 6996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 10/74. SERVIZIO RADIOTELEVISIVO - R.D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246, ART. 19 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L.C.P.S. 5 OTTOBRE 1947, N. 1208) - SANZIONI PENALI A CARICO DEGLI UTENTI CHE NON ADEMPIONO ALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL CANONE ALLA RADIOTELEVISIONE - TUTELA PENALE ASSICURATA ALLA R.A.I. - MANCATO RICONOSCIMENTO DI ANALOGA TUTELA A FAVORE DI ALTRE SOCIETA' PRIVATE CONCESSIONARIE DI PUBBLICO SERVIZIO - NON DETERMINA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIVERSITA' DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA I DUE GRUPPI DI SOCIETA' ED I RISPETTIVI UTENTI - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 10/74. SERVIZIO RADIOTELEVISIVO - R.D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246, ART. 19 (MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L.C.P.S. 5 OTTOBRE 1947, N. 1208) - SANZIONI PENALI A CARICO DEGLI UTENTI CHE NON ADEMPIONO ALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DEL CANONE ALLA RADIOTELEVISIONE - TUTELA PENALE ASSICURATA ALLA R.A.I. - MANCATO RICONOSCIMENTO DI ANALOGA TUTELA A FAVORE DI ALTRE SOCIETA' PRIVATE CONCESSIONARIE DI PUBBLICO SERVIZIO - NON DETERMINA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIVERSITA' DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA I DUE GRUPPI DI SOCIETA' ED I RISPETTIVI UTENTI - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 (Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La disciplina giuridica dei rapporti con gli utenti rispettivamente della RAI e della SIP e' profondamente diversa: nel caso della RAI, infatti, la mera detenzione dell'apparecchio consente la ricezione del servizio, laddove nel caso della SIP occorrono specifiche attivita' poste in essere dalla stessa societa'; inoltre, mentre il diritto al canone di abbonamento alle radioaudizioni non e' assistito da idonee forme di autotutela, il diritto della SIP al pagamento di quanto dovutole da parte dell'utente puo' essere direttamente tutelato attraverso la sospensione del servizio. Da codesti elementi emerge la diversita' di situazioni giuridiche che rende pertanto sufficientemente giustificata la tutela penale posta in favore della RAI per la riscossione dei canoni di abbonamento.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) modificato dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1208 (Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La disciplina giuridica dei rapporti con gli utenti rispettivamente della RAI e della SIP e' profondamente diversa: nel caso della RAI, infatti, la mera detenzione dell'apparecchio consente la ricezione del servizio, laddove nel caso della SIP occorrono specifiche attivita' poste in essere dalla stessa societa'; inoltre, mentre il diritto al canone di abbonamento alle radioaudizioni non e' assistito da idonee forme di autotutela, il diritto della SIP al pagamento di quanto dovutole da parte dell'utente puo' essere direttamente tutelato attraverso la sospensione del servizio. Da codesti elementi emerge la diversita' di situazioni giuridiche che rende pertanto sufficientemente giustificata la tutela penale posta in favore della RAI per la riscossione dei canoni di abbonamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte