Sentenza 11/1974 (ECLI:IT:COST:1974:11)
Massima numero 6997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6998  6999


Titolo
SENT. 11/74 A. STAMPA (LIBERTA' DI) - AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROPAGANDA - DIVIETO IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ART. 3 - VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, che vieta l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico senza l'autorizzazione del prefetto, implica un preventivo esame ed un controllo dell'autorita' sul contenuto dello scritto, certamente non conciliabili con il principio costituzionale della liberta' di manifestazione del pensiero. Pertanto detta disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' in contrasto con l'art. 21, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 2

Altri parametri e norme interposte