Sentenza 11/1974 (ECLI:IT:COST:1974:11)
Massima numero 6998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  6997  6999


Titolo
SENT. 11/74 B. STAMPA (LIBERTA' DI) - AFFISSIONE DI MANIFESTI DI PROPAGANDA - DIVIETO IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ART. 3 - SANZIONE COMMINATA DALL'ART. 663 CPV. COD. PEN. - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 21, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMA CONTENENTE IL PRECETTO - DISPOSIZIONE RECANTE SANZIONE PENALE PER LA SUA INOSSERVANZA - INOPERATIVITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per quelle norme che cessano di avere efficacia perche' dichiarate costituzionalmente illegittime l'art. 663, secondo comma, cod. pen., richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante, mentre non viola di per se' alcuna norma costituzionale allorquando commina una sanzione per la violazione di altre disposizioni che, in materia di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto e' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 21, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 663 cpv., denunziato in quanto contiene la sanzione penale per la inosservanza della prescrizione (dichiarata illegittima) di cui all'art. 3 della legge n. 166 del 1941. Cfr.: sent. n. 1 del 1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 2

Altri parametri e norme interposte