Sentenza 158/2020 (ECLI:IT:COST:2020:158)
Massima numero 43336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  10/06/2020;  Decisione del  10/06/2020
Deposito del 21/07/2020; Pubblicazione in G. U. 22/07/2020
Massime associate alla pronuncia:  43335  43337  43338


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Attinenza al merito di ulteriori considerazioni - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non corretta o implausibile motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018. Il rimettente ha adeguatamente motivato la rilevanza, sia precisando che la norma - in quanto dichiaratamente interpretativa e, quindi, con «portata retroattiva» - si applica al giudizio a quo, sia richiamando il tenore letterale delle disposizioni oggetto delle questioni; attiene invece al merito, e non più all'ammissibilità della questione, ogni ulteriore considerazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/04/1986  n. 131  art. 20  co. 

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 87

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 1084

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte