Sentenza 12/1974 (ECLI:IT:COST:1974:12)
Massima numero 7000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 12/74. FORO DELLO STATO - COD. PROC. CIV., ART. 25, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 6 E 8 DEL R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Va dichiarata la infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - dell'art. 25 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, riguardante il foro della Pubblica Amministrazione, regolato in modo da appagare la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo cosi' economia di esercizio a vantaggio della collettivita' e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali controversie). Cfr.: sent. nn. 118 del 1964 e nonche' 119 del 1963 e 4 del 1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte