Sentenza 13/1974 (ECLI:IT:COST:1974:13)
Massima numero 7001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/74 A. LEGGI - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - INVALIDAZIONE PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTE NORME FORMALMENTE COSTITUZIONALI - POSSIBILI IPOTESI DI ABROGAZIONE EX ART. 15 PRELEGGI - TEMPERAMENTO DEI PRINCIPI IN DETERMINATI SETTORI O MATERIE IN CUI SIANO PREMINENTI ASPETTI ORGANIZZATIVI - APPLICAZIONE, IN TALI CASI, DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA'.
SENT. 13/74 A. LEGGI - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - INVALIDAZIONE PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTE NORME FORMALMENTE COSTITUZIONALI - POSSIBILI IPOTESI DI ABROGAZIONE EX ART. 15 PRELEGGI - TEMPERAMENTO DEI PRINCIPI IN DETERMINATI SETTORI O MATERIE IN CUI SIANO PREMINENTI ASPETTI ORGANIZZATIVI - APPLICAZIONE, IN TALI CASI, DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA'.
Testo
Nel vigente ordinamento il sopravvenire di nuove norme formalmente costituzionali, dotate come sono di forza giuridica prevalente rispetto a quella delle leggi formali ordinarie determina l'invalidazione delle norme anteriori che divengano con esse incompatibili e puo' altresi' - quando ricorre l'ipotesi di puntuale contrasto di precetti sul medesimo oggetto - provocarne l'abrogazione ex art. 15 disp. cod. civ.; ma e' pur vero che, con riferimento a determinati settori od a materie particolari in cui sono preminenti gli aspetti organizzativi, il rigore degli anzidetti principi risulta temperato, in virtu' di espresse disposizioni dei testi costituzionali, dal principio di continuita'.
Nel vigente ordinamento il sopravvenire di nuove norme formalmente costituzionali, dotate come sono di forza giuridica prevalente rispetto a quella delle leggi formali ordinarie determina l'invalidazione delle norme anteriori che divengano con esse incompatibili e puo' altresi' - quando ricorre l'ipotesi di puntuale contrasto di precetti sul medesimo oggetto - provocarne l'abrogazione ex art. 15 disp. cod. civ.; ma e' pur vero che, con riferimento a determinati settori od a materie particolari in cui sono preminenti gli aspetti organizzativi, il rigore degli anzidetti principi risulta temperato, in virtu' di espresse disposizioni dei testi costituzionali, dal principio di continuita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte