Sentenza 13/1974 (ECLI:IT:COST:1974:13)
Massima numero 7002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/74 B. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - RELAZIONE CON LA PREESISTENTE LEGISLAZIONE STATALE NELLE SINGOLE MATERIE - NON LA MERA ATTRIBUZIONE, MA IL CONCRETO ESERCIZIO DELLA PRIMA LIMITA LA SECONDA - PREVISIONE ESPRESSA PER LE REGIONI SPECIALI (TRANNE QUELLA SICILIANA) E LE PROVINCIE AUTONOME - APPLICAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ORDINARIE.
SENT. 13/74 B. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - RELAZIONE CON LA PREESISTENTE LEGISLAZIONE STATALE NELLE SINGOLE MATERIE - NON LA MERA ATTRIBUZIONE, MA IL CONCRETO ESERCIZIO DELLA PRIMA LIMITA LA SECONDA - PREVISIONE ESPRESSA PER LE REGIONI SPECIALI (TRANNE QUELLA SICILIANA) E LE PROVINCIE AUTONOME - APPLICAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ORDINARIE.
Testo
Nel sistema delle relazioni tra la preesistente legislazione statale e le competenze legislative attribuite alle Regioni, nonche' alle Provincie di Bolzano e di Trento, la competenza legislativa statale nelle singole materie enunciate viene limitata, anche se gia' esplicatasi, non dalla mera competenza regionale o provinciale, in quanto astrattamente prevista in Costituzione o negli Statuti, ma dal concreto esercizio che ne abbia fatto l'ente a cui e' conferita: in questo senso, precisamente, l'art. 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non diversamente dalle disposizioni aventi identico contenuto che si rinvengono negli altri statuti costituzionali (con la sola eccezione di quello della Regione siciliana) stabilisce che "nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato" ed analogamente dispone, con particolare riguardo ai rapporti tra preesistente legislazione regionale e nuove potesta' legislative di spettanza delle Provincie, l'art. 56 della legge cost. n. 1 del 1971 (v. inoltre per l'applicazione dello stesso principio alle regioni di diritto comune le sent. nn. 119, 120, 121 del 1971).
Nel sistema delle relazioni tra la preesistente legislazione statale e le competenze legislative attribuite alle Regioni, nonche' alle Provincie di Bolzano e di Trento, la competenza legislativa statale nelle singole materie enunciate viene limitata, anche se gia' esplicatasi, non dalla mera competenza regionale o provinciale, in quanto astrattamente prevista in Costituzione o negli Statuti, ma dal concreto esercizio che ne abbia fatto l'ente a cui e' conferita: in questo senso, precisamente, l'art. 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non diversamente dalle disposizioni aventi identico contenuto che si rinvengono negli altri statuti costituzionali (con la sola eccezione di quello della Regione siciliana) stabilisce che "nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato" ed analogamente dispone, con particolare riguardo ai rapporti tra preesistente legislazione regionale e nuove potesta' legislative di spettanza delle Provincie, l'art. 56 della legge cost. n. 1 del 1971 (v. inoltre per l'applicazione dello stesso principio alle regioni di diritto comune le sent. nn. 119, 120, 121 del 1971).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 92
legge costituzionale
art. 56
Altri parametri e norme interposte