Sentenza 13/1974 (ECLI:IT:COST:1974:13)
Massima numero 7003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7001  7002  7004  7005  7006


Titolo
SENT. 13/74 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGE STATALE - TERMINI - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE - RICORSO PROPONIBILE SOLO NEI CONFRONTI DI LEGGI NUOVE, SUCCESSIVE AL DECENTRAMENTO REGIONALE.

Testo
Regioni e Provincie ad autonomia costituzionale possono impugnare leggi dello Stato o di altre regioni entro termini che, tutti, vengono fatti decorrere dalla pubblicazione della legge contro la quale il ricorso e' rivolto (art. 2 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; artt. 32, secondo comma e 33 legge 11 marzo 1953 n. 87): dal che si trae logicamente che l'unica ipotesi di impugnazione diretta di leggi statali che sia stata prevista e' quella di ricorso proposto nei confronti di leggi nuove, che fossero via via adottate e pubblicate in prosieguo di tempo, essendo del tutto ovvio e, per cosi' dire scontato, che le leggi anteriori non potevano tener conto di un decentramento regionale all'epoca sconosciuto nel nostro ordinamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 33