Sentenza 13/1974 (ECLI:IT:COST:1974:13)
Massima numero 7005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7001  7002  7003  7004  7006


Titolo
SENT. 13/74 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DI LEGGE STATALE DA PARTE DI REGIONI ORDINARIE NEOCOSTITUITE - TERMINI - DECORRENZA NON DALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE MA DALLA DATA DELLA PRIMA FORMAZIONE DELLE GIUNTE - PECULIARITA' DELLA SITUAZIONE ("PER SUA NATURA IRRIPETIBILE") - GIUSTIFICAZIONE.

Testo
Le sentenze nn. 39 del 1971 e 40 del 1972, - che ebbero ad ammettere lo spostamento (dalla data di pubblicazione della legge impugnata a quella successiva della prima formazione delle Giunte delle neocostituite regioni di diritto comune) del dies a quo per ricorrere nei confronti di leggi statali non tanto incidenti sulle materie attribuite sulla competenza legislativa delle Regioni, quanto piuttosto concernenti direttamente e specificamente lo stesso modo di essere di queste, la sfera di autonomia ad esse spettante ed i limiti di ordine generale prestabiliti al suo concreto esplicarsi, - avevano riguardo ad una situazione "per sua natura irripetibile", poiche' leggi siffatte non sarebbero state suscettibili di deroga da parte delle nuove norme di fonte regionale conformi a competenza, ma soltanto - in ipotesi - di essere da queste disattese e violate ove non fosse stato possibile impugnarle per pristinare la pienezza delle potesta' alle regioni medesime costituzionalmente riconosciute. Considerazioni equitative e, prima ancora, la stessa logica del sistema hanno richiesto che alle regioni di diritto comune neocostituite fosse dato comunque ingresso alla Corte a tutela di un loro interesse costituzionalmente garantito, che non sarebbe stato altrimenti possibile far valere, attinente al loro status o logicamente antecedente e pregiudiziale rispetto a quello di dettare autonomamente la disciplina delle singole materie di competenza, ovvero di assolvere attraverso organi propri i compiti amministrativi imposti o facoltizzati dalle leggi statali tuttora vigenti, ove e finche' non ritengano di dovere sostituirvi le proprie leggi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte