Sentenza 13/1974 (ECLI:IT:COST:1974:13)
Massima numero 7006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/74 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 APRILE 1935, N. 740, ISTITUTIVA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - RICORSO PROPOSTO FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 13/74 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE STATALE 24 APRILE 1935, N. 740, ISTITUTIVA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO - RICORSO PROPOSTO FUORI TERMINE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti della legge statale 24 aprile 1935, n. 740, istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio.
E' inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano nei confronti della legge statale 24 aprile 1935, n. 740, istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 5
legge costituzionale
art. 13
Altri parametri e norme interposte