Ordinanza 14/1974 (ECLI:IT:COST:1974:14)
Massima numero 7007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  11/01/1974;  Decisione del  11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 14/74. PROCESSO PENALE - LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - COD. PROC. PEN., ART. 253 - DIVIETO DI LIBERTA' PROVVISORIA NEI CASI NEI QUALI E' OBBLIGATORIA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 15 DICEMBRE 1972, N.773 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
A seguito della legge 15 dicembre 1972, n. 773, che, nel sostituire il testo dell'art. 277 c.p.p., consentiva di concedere la liberta' provvisoria all'imputato detenuto in forza di mandato di cattura obbligatorio, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 253 c.p.p., in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 10, primo comma, Cost., sollevata ai fini di poter statuire sulla liberta' provvisoria dell'imputato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 10  co. 1

Altri parametri e norme interposte