Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione in ordine alla esclusa possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione - Attinenza al merito dell'interpretazione della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di sufficiente argomentazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 e dall'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018. Il rimettente ha espressamente escluso la possibilità di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, per lettera, ratio e contesto di emanazione della disposizione censurata; attiene, invece, al merito dell'interpretazione di quest'ultima, e non più all'ammissibilità della questione, la sollevata eccezione. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 187 del 2019 e n. 179 del 2019).
A fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione censurata, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019 e n. 221 del 2015).