Sentenza 17/1974 (ECLI:IT:COST:1974:17)
Massima numero 7010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
11/01/1974; Decisione del
11/01/1974
Deposito del 23/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 17/74. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - COD. PROC. PEN., ART. 272, ULTIMO COMMA (MODIFICATO DALLA LEGGE 1 LUGLIO 1970, N. 406) - IMPUTATO SCARCERATO PER DECORRENZA DEI TERMINI PREVISTI PER LA FASE ISTRUTTORIA - DIVIETO DI NUOVO MANDATO DI CATTURA OD ARRESTO PER LO STESSO FATTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IMPUTATO SOGGETTO A RIMANERE IN CARCERE PER PERIODO DOPPIO PER LO STESSO REATO O DI UGUALE GRAVITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 17/74. PROCESSO PENALE - CARCERAZIONE PREVENTIVA - COD. PROC. PEN., ART. 272, ULTIMO COMMA (MODIFICATO DALLA LEGGE 1 LUGLIO 1970, N. 406) - IMPUTATO SCARCERATO PER DECORRENZA DEI TERMINI PREVISTI PER LA FASE ISTRUTTORIA - DIVIETO DI NUOVO MANDATO DI CATTURA OD ARRESTO PER LO STESSO FATTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IMPUTATO SOGGETTO A RIMANERE IN CARCERE PER PERIODO DOPPIO PER LO STESSO REATO O DI UGUALE GRAVITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 272, ultimo comma, c.p.p., nel testo modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, che fa divieto di emettere nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, viola l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento rispetto all'imputato dello stesso reato o di reato di eguale gravita', soggetto a rimanere in carcere per un periodo doppio, in dipendenza della circostanza puramente accidentale della maggiore speditezza con cui e' espletata l'istruttoria. Di per se', la differenziazione dei termini della carcerazione per la fase istruttoria e per quella globale, non viola il suindicato precetto costituzionale. Tuttavia, e' irragionevole che, mentre la custodia preventiva e' legittimata da sufficienti indizi di colpevolezza, che possono ben scomparire nel corso dell'istruttoria, debba restare a piede libero proprio colui a carico del quale siano emerse nell'istruttoria "sufficienti prove".
L'art. 272, ultimo comma, c.p.p., nel testo modificato dalla legge 1 luglio 1970, n. 406, che fa divieto di emettere nuovo mandato di cattura o di arresto per lo stesso fatto contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, viola l'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento rispetto all'imputato dello stesso reato o di reato di eguale gravita', soggetto a rimanere in carcere per un periodo doppio, in dipendenza della circostanza puramente accidentale della maggiore speditezza con cui e' espletata l'istruttoria. Di per se', la differenziazione dei termini della carcerazione per la fase istruttoria e per quella globale, non viola il suindicato precetto costituzionale. Tuttavia, e' irragionevole che, mentre la custodia preventiva e' legittimata da sufficienti indizi di colpevolezza, che possono ben scomparire nel corso dell'istruttoria, debba restare a piede libero proprio colui a carico del quale siano emerse nell'istruttoria "sufficienti prove".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte