Sentenza 18/1974 (ECLI:IT:COST:1974:18)
Massima numero 7011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  24/01/1974;  Decisione del  24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 18/74. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - COD. CIV., ART. 2120, TERZO COMMA - INDENNITA' DI ANZIANITA' - PROPORZIONALITA' AGLI ANNI DI SERVIZIO - DETERMINAZIONE RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - POSSIBILE DIVERSIFICAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITA' SECONDO LA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL LAVORATORE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2120 cod. civ., che rinvia alla contrattazione collettiva la determinazione della misura dell'indennita' di anzianita', col consentire che attraverso detta contrattazione possa operarsi una diversificazione della misura dell'indennita' secondo l'appartenenza del lavoratore alla categoria degli impiegati o a quella degli operai, non contrasta con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Il contrasto di giurisprudenza sull'interpretazione dell'art. 2120 cod.civ., relativamente alla liquidazione dell'indennita' di anzianita' in caso di passaggio di categoria, non da' luogo a questioni di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte