Sentenza 19/1974 (ECLI:IT:COST:1974:19)
Massima numero 7012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
24/01/1974; Decisione del
24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 19/74 A. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 19/74 A. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.
E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte