Sentenza 19/1974 (ECLI:IT:COST:1974:19)
Massima numero 7012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  24/01/1974;  Decisione del  24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7013  7014  7015  7016  7017


Titolo
SENT. 19/74 A. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' senz'altro da escludere che l'art. 25 della Costituzione possa interpretarsi nel senso che consenta l'applicazione delle misure di sicurezza solo in via alternativa alla pena e che percio', se correlate a fatti costituenti reato, per i quali vi e' gia' previsione di pena, tali misure debbano considerarsi illegittime. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in base a tale assunto (che oltretutto comporterebbe l'incostituzionalita' dell'intero sistema delle misure di sicurezza quale risulta dal codice penale) riguardo alla irrogazione di misure di sicurezza per effetto della dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato, prevista dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, 216, nn. 1 e 2, e 217 codice penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte