Sentenza 19/1974 (ECLI:IT:COST:1974:19)
Massima numero 7015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  24/01/1974;  Decisione del  24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7012  7013  7014  7016  7017


Titolo
SENT. 19/74 D. MISURE DI SICUREZZA - ASSOLVONO ANCHE ALLA FUNZIONE DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA. MISURE DI SICUREZZA - SISTEMA DI IRROGAZIONE AUTOMATICA PER EFFETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ABITUALITA' O PROFESSIONALITA' NEL REATO - COD. PEN., ARTT. 102, 103, 105, 109, 204, 216, NN. 1 E 2, E 217 - NON VIOLANO L'ART. 27 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 27 della Costituzione si riferisce soltanto alla pena e non considera le misure di sicurezza, proprio perche' queste ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., riguardo all'automatica irrogazione della misura di sicurezza (colonia agricola o casa di lavoro) per effetto della dichiarazione di professionalita' od abitualita' nel reato, prevista in combinato disposto dagli artt. 102, 103, 105, 109, 204, primo e secondo comma, 216, nn. 1 e 2, e 217 cod. pen., in base all'assunto che le misure di sicurezza, se ed in quanto correlate a fatti-reati, sarebbero in contraddizione con le "finalita' educative". Cfr.: sent. nn. 168 del 1972 e 68 del 1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte