Sentenza 19/1974 (ECLI:IT:COST:1974:19)
Massima numero 7017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  24/01/1974;  Decisione del  24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7012  7013  7014  7015  7016


Titolo
SENT. 19/74 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MISURE DI SICUREZZA - COD. PEN., ART. 208, E COD. PROC. PEN., ART. 647 (RIESAME DELLA PERICOLOSITA') - COD. PROC. PEN., ARTT. 642 E 646 - DECRETO DI REVOCA DI UNA MISURA DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA A SEGUITO DEL RICORSO PROPOSTO DAL PUBBLICO MINISTERO - DIFETTO DI RILEVANZA RISPETTO AL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 13, 103, 112 Cost. degli artt. 208 c.p., e 642, 646 e 647 c.p.p. - nelle parti in cui prevedono che resti sospesa l'efficacia del decreto di revoca di una misura di sicurezza per effetto del ricorso proposto dal P.M. - e' inammissibile per difetto di rilevanza, ove sia proposta nel corso di un processo in cui il giudice deve ancora decidere l'applicazione della misura di sicurezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte