Sentenza 20/1974 (ECLI:IT:COST:1974:20)
Massima numero 7019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
24/01/1974; Decisione del
24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE RELATIVA ALL'ART. 290, PRIMO COMMA, DEL COD. PENALE SOLLEVATA PRIMA CHE SIA STATA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART. 313, TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 20/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE RELATIVA ALL'ART. 290, PRIMO COMMA, DEL COD. PENALE SOLLEVATA PRIMA CHE SIA STATA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART. 313, TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Atteso che l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio, prevista dall'art. 313, terzo comma, c.p., va configurata come un presupposto, la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa essere validamente iniziata o proseguita, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290, primo comma, c.p., sollevata quando ancora non e' stata concessa la predetta autorizzazione.
Atteso che l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio, prevista dall'art. 313, terzo comma, c.p., va configurata come un presupposto, la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa essere validamente iniziata o proseguita, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290, primo comma, c.p., sollevata quando ancora non e' stata concessa la predetta autorizzazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte