Sentenza 20/1974 (ECLI:IT:COST:1974:20)
Massima numero 7020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  24/01/1974;  Decisione del  24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7018  7019  7021  7022


Titolo
SENT. 20/74 C. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - LIMITI DELLA LIBERTA' - OLTRE AL BUON COSTUME, SUSSISTONO ALTRI LIMITI IMPLICITI PER LA TUTELA DI ALTRI BENI GARANTITI - PRESTIGIO DEL GOVERNO, DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DELLE FORZE ARMATE - COSTITUISCONO LIMITE.

Testo
La tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla liberta' di manifestazione del pensiero, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Costituzione, sussistendo, invece, altri limiti -impliciti- dipendenti dalla necessita' di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. Fra i beni costituzionalmente rilevanti per la determinazione dei limiti alla liberta' di manifestazione del pensiero a norma dell'art. 21, primo comma, della Costituzione, va annoverato il prestigio del Governo dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate, cui, in vista della essenzialita' dei compiti loro affidati, deve essere garantito il generale rispetto, anche perche' non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Altri parametri e norme interposte