Sentenza 20/1974 (ECLI:IT:COST:1974:20)
Massima numero 7021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
24/01/1974; Decisione del
24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/74 D. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIBERTA' DI CRITICA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI - LEGITTIMITA' - FINALITA' - COD. PEN., ART. 290: VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DELLE FORZE ARMATE - CONTENUTO DEL REATO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 21, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/74 D. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIBERTA' DI CRITICA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI - LEGITTIMITA' - FINALITA' - COD. PEN., ART. 290: VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DELLE FORZE ARMATE - CONTENUTO DEL REATO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 21, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In regime democratico sono consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti, e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale, atteso che tali critiche possono valere ad assicurarne, in una libera dialettica di idee, l'adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale in ordine ad identiche o nuove istanze. Tale liberta' di critica non e' impedita dalla previsione del reato di vilipendio di cui all'art. 290 c.p., il quale richiede una condotta volta a tenere a vile, a ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entita' cui la manifestazione e' diretta, si' da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia e in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o -addirittura- ad ingiustificate disobbedienze, con evidente e inaccetabile turbativa dell'ordine politico sociale previsto dalla Costituzione.
In regime democratico sono consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti, e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale, atteso che tali critiche possono valere ad assicurarne, in una libera dialettica di idee, l'adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale in ordine ad identiche o nuove istanze. Tale liberta' di critica non e' impedita dalla previsione del reato di vilipendio di cui all'art. 290 c.p., il quale richiede una condotta volta a tenere a vile, a ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entita' cui la manifestazione e' diretta, si' da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia e in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o -addirittura- ad ingiustificate disobbedienze, con evidente e inaccetabile turbativa dell'ordine politico sociale previsto dalla Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 21
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte