Sentenza 21/1974 (ECLI:IT:COST:1974:21)
Massima numero 7023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
24/01/1974; Decisione del
24/01/1974
Deposito del 30/01/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 21/74. PROCESSO PENALE - ISTITUTO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA - COD. PROC. PEN., ART. 253, E LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ART. 25 - NON VIOLANO GLI ARTT. 3, 13, PRIMO E SECONDO COMMA, 25, TERZO COMMA, 27, SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REATI E PENE - CONGRUENZA - INSINDACABILITA', SALVO CHE LA SPEREQUAZIONE NON SIA MINIMAMENTE GIUSTIFICATA.
SENT. 21/74. PROCESSO PENALE - ISTITUTO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA - COD. PROC. PEN., ART. 253, E LEGGE 22 OTTOBRE 1954, N. 1041, ART. 25 - NON VIOLANO GLI ARTT. 3, 13, PRIMO E SECONDO COMMA, 25, TERZO COMMA, 27, SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REATI E PENE - CONGRUENZA - INSINDACABILITA', SALVO CHE LA SPEREQUAZIONE NON SIA MINIMAMENTE GIUSTIFICATA.
Testo
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' degli artt. 253 c.p.p. e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sul mandato di cattura obbligatorio. Con sent. n. 64 del 1970 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 c.p.p., solo nella parte in cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza, ma si e' mantenuto fermo, in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria. Va ora precisato, in ordine agli artt. 3 e 25 Cost., che la pericolosita' - presunta nella sua discrezionalita' dal legislatore - e' da mettere in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente motivato dei sufficienti indizi di colpevolezza, e sta alla base della cattura obbligatoria in modo del tutto autonomo rispetto alla pericolosita' delle misure di sicurezza, che intervengono successivamente all'espiazione della pena ovvero quando il fatto non e' punibile. Essendo, poi, la finalita' della cattura obbligatoria plurima, non e' violato l'art. 104 della Costituzione, per la pretesa sottrazione al giudice dell'apprezzamento sull'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove. Ne', infine, l'art. 25 della legge n. 1041 del 1954 viola gli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione: la critica della legge, che riserva eguale trattamento a fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede e non puo' essere censurata dalla Corte se non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur minima giustificazione.
E' infondata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' degli artt. 253 c.p.p. e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sul mandato di cattura obbligatorio. Con sent. n. 64 del 1970 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 253 c.p.p., solo nella parte in cui esclude l'obbligo della motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza, ma si e' mantenuto fermo, in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost., l'istituto della carcerazione preventiva obbligatoria. Va ora precisato, in ordine agli artt. 3 e 25 Cost., che la pericolosita' - presunta nella sua discrezionalita' dal legislatore - e' da mettere in relazione con l'accertamento concreto, adeguatamente motivato dei sufficienti indizi di colpevolezza, e sta alla base della cattura obbligatoria in modo del tutto autonomo rispetto alla pericolosita' delle misure di sicurezza, che intervengono successivamente all'espiazione della pena ovvero quando il fatto non e' punibile. Essendo, poi, la finalita' della cattura obbligatoria plurima, non e' violato l'art. 104 della Costituzione, per la pretesa sottrazione al giudice dell'apprezzamento sull'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove. Ne', infine, l'art. 25 della legge n. 1041 del 1954 viola gli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione: la critica della legge, che riserva eguale trattamento a fattispecie assai diverse, va vagliata in altra sede e non puo' essere censurata dalla Corte se non quando la sperequazione assume dimensioni tali da non avere una pur minima giustificazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte