Sentenza 25/1974 (ECLI:IT:COST:1974:25)
Massima numero 7027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 25/74. PROFESSIONI LIBERE - ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COD. CIV., ART. 2237, SECONDO E TERZO COMMA, E LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144, ART. 10, SECONDO COMMA - RECESSO DEL PROFESSIONISTA DAL CONTRATTO SOLO PER GIUSTA CAUSA E IN MODO DA EVITARE PREGIUDIZIO AL CLIENTE - FACOLTA' DEL COMMITTENTE DI RECEDERE UNILATERALMENTE DAL RAPPORTO CON EFFETTO EX NUNC - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA DIVERSIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 25/74. PROFESSIONI LIBERE - ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - COD. CIV., ART. 2237, SECONDO E TERZO COMMA, E LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144, ART. 10, SECONDO COMMA - RECESSO DEL PROFESSIONISTA DAL CONTRATTO SOLO PER GIUSTA CAUSA E IN MODO DA EVITARE PREGIUDIZIO AL CLIENTE - FACOLTA' DEL COMMITTENTE DI RECEDERE UNILATERALMENTE DAL RAPPORTO CON EFFETTO EX NUNC - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA DIVERSIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ. e 10, comma secondo, legge 2 marzo 1949, n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni dei geometri), prevedono - tra l'altro - che il professionista puo' recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre quest'ultimo puo' porre fine al rapporto prescindendo dall'esistenza o meno di una giusta causa e di danni eventualmente cagionati all'altra parte, col semplice rimborso, in favore del prestatore d'opera delle spese sostenute e col pagamento del compenso per l'opera svolta. Questa disciplina differenziata non e' affatto arbitraria ed ingiustificata in quanto regola razionalmente situazioni diverse che necessariamente sorgono dalla natura stessa del contratto di prestazione d'opera intellettuale - che si basa sul carattere fiduciario del rapporto tra cliente e professionista - e sono a questo conseguenziali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme succitate, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Le disposizioni di cui agli artt. 2237, secondo e terzo comma, cod. civ. e 10, comma secondo, legge 2 marzo 1949, n. 144 (approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni dei geometri), prevedono - tra l'altro - che il professionista puo' recedere dal contratto di prestazione d'opera intellettuale solo per giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente, mentre quest'ultimo puo' porre fine al rapporto prescindendo dall'esistenza o meno di una giusta causa e di danni eventualmente cagionati all'altra parte, col semplice rimborso, in favore del prestatore d'opera delle spese sostenute e col pagamento del compenso per l'opera svolta. Questa disciplina differenziata non e' affatto arbitraria ed ingiustificata in quanto regola razionalmente situazioni diverse che necessariamente sorgono dalla natura stessa del contratto di prestazione d'opera intellettuale - che si basa sul carattere fiduciario del rapporto tra cliente e professionista - e sono a questo conseguenziali. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme succitate, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte