Sentenza 26/1974 (ECLI:IT:COST:1974:26)
Massima numero 7028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/74 A. PROCESSO PENALE - FALSA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ART. 458 - GIUDIZIO NON IMMEDIATO PER FALSA TESTIMONIANZA RESA NEL DIBATTIMENTO - RAPPORTI CON L'ART. 376 DEL COD. PENALE.
SENT. 26/74 A. PROCESSO PENALE - FALSA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ART. 458 - GIUDIZIO NON IMMEDIATO PER FALSA TESTIMONIANZA RESA NEL DIBATTIMENTO - RAPPORTI CON L'ART. 376 DEL COD. PENALE.
Testo
L'art. 458 c.p.p., rappresenta la proiezione sul piano processuale della disposizione dell'art. 376 c.p., che statuisce la non punibilita' del reato di falsa testimonianza, qualora il colpevole ritratti il falso e manifesti il vero nel procedimento in cui ebbe a prestare il suo ufficio, "prima che l'istruttoria sia chiusa con sentenza di non doversi procedere" (se la falsa testimonianza si era avuta in istruttoria), "ovvero prima che il dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della falsita'" (nell'ipotesi di falsa testimonianza nella fase dibattimentale).
L'art. 458 c.p.p., rappresenta la proiezione sul piano processuale della disposizione dell'art. 376 c.p., che statuisce la non punibilita' del reato di falsa testimonianza, qualora il colpevole ritratti il falso e manifesti il vero nel procedimento in cui ebbe a prestare il suo ufficio, "prima che l'istruttoria sia chiusa con sentenza di non doversi procedere" (se la falsa testimonianza si era avuta in istruttoria), "ovvero prima che il dibattimento sia chiuso o sia rinviato a cagione della falsita'" (nell'ipotesi di falsa testimonianza nella fase dibattimentale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte