Sentenza 26/1974 (ECLI:IT:COST:1974:26)
Massima numero 7029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  05/02/1974;  Decisione del  05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7028  7030  7031  7032  7033


Titolo
SENT. 26/74 B. PROCESSO PENALE - FALSA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ART. 458 - NON PUNIBILITA' DELLA FALSA TESTIMONIANZA RITRATTATA IN TEMPO UTILE - GIUSTIFICAZIONE - RAGIONEVOLEZZA.

Testo
La regola che la non punibilita' della falsa testimonianza e' subordinata alla condizione che la ritrattazione avvenga in tempo utile ai fini dell'accertamento dei fatti nel procedimento (che puo' chiamarsi principale) in cui quella era intervenuta non puo' essere posta in dubbio sotto il profilo della ragionevolezza ed appare pienamente conforme alla finalita' della esimente, rivolta com'e' a dare soddisfazione all'interesse alla giusta definizione del giudizio principale (come pure a quello di chi sia in esso imputato), prima e piu' che all'interesse del falso testimone ad evitare la sanzione comminata per il reato ormai posto in essere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte