Sentenza 26/1974 (ECLI:IT:COST:1974:26)
Massima numero 7030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/74 C. PROCESSO PENALE - FALSA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ART. 458 - DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI DI FATTO DERIVANTI NEI CONFRONTI DEL FALSO TESTIMONE - DELIMITAZIONE TEMPORALE DELLA POSSIBILITA' DI RITRATTARE CON L'EFFICACIA ESIMENTE EX ART. 376 DEL COD. PENALE - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/74 C. PROCESSO PENALE - FALSA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ART. 458 - DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI DI FATTO DERIVANTI NEI CONFRONTI DEL FALSO TESTIMONE - DELIMITAZIONE TEMPORALE DELLA POSSIBILITA' DI RITRATTARE CON L'EFFICACIA ESIMENTE EX ART. 376 DEL COD. PENALE - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La diversita' delle situazioni di fatto derivanti, nei confronti del falso testimone, dalla disciplina dettata dall'art. 458 c.p.p., non contraddice all'art. 3, primo comma, della Costituzione: infatti, che la materiale possibilita' di ritrattare, con l'efficacia esimente di cui all'art. 376 c.p., risulti circoscritta entro limiti temporali che variano a seconda che il giudizio per falsa testimonianza abbia luogo immediatamente, dinanzi allo stesso giudice di quello principale, previa sospensione o subito dopo la chiusura del relativo dibattimento; ovvero che quest'ultimo prosegua indipendentemente a norma del secondo comma dell'art. 458; od infine che sia rinviato "a cagione della falsita'" (per la ritenuta assoluta necessita' di attendere il giudizio su di essa, a norma del comma successivo), non soltanto non dipende da libera scelta del giudice, ma, soprattutto, e' logica conseguenza del grado di rilevanza della falsita' sull'esito del giudizio principale.
La diversita' delle situazioni di fatto derivanti, nei confronti del falso testimone, dalla disciplina dettata dall'art. 458 c.p.p., non contraddice all'art. 3, primo comma, della Costituzione: infatti, che la materiale possibilita' di ritrattare, con l'efficacia esimente di cui all'art. 376 c.p., risulti circoscritta entro limiti temporali che variano a seconda che il giudizio per falsa testimonianza abbia luogo immediatamente, dinanzi allo stesso giudice di quello principale, previa sospensione o subito dopo la chiusura del relativo dibattimento; ovvero che quest'ultimo prosegua indipendentemente a norma del secondo comma dell'art. 458; od infine che sia rinviato "a cagione della falsita'" (per la ritenuta assoluta necessita' di attendere il giudizio su di essa, a norma del comma successivo), non soltanto non dipende da libera scelta del giudice, ma, soprattutto, e' logica conseguenza del grado di rilevanza della falsita' sull'esito del giudizio principale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte