Sentenza 26/1974 (ECLI:IT:COST:1974:26)
Massima numero 7032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 26/74 E. PROCESSO PENALE - FALSA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ART. 458 - PROCESSO A CARICO DEL FALSO TESTIMONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/74 E. PROCESSO PENALE - FALSA TESTIMONIANZA - COD. PROC. PEN., ART. 458 - PROCESSO A CARICO DEL FALSO TESTIMONE - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il diritto di difesa per l'imputato di falsa testimonianza puo' venire in considerazione non gia' in riferimento alla possibilita' di ritrattazione nel procedimento in cui la falsa testimonianza e' stata resa, ma soltanto nel distinto processo, instaurato immediatamente o che verra' promosso nelle forme ordinarie, a carico del falso testimone: in questo diverso contesto, peraltro, in nessuna delle ipotesi specificate nell'art. 458 c.p.p., esso risulta comunque menomato, neppure sotto il profilo della difesa tecnica. In particolare, nell'ipotesi di rinvio del dibattimento del processo principale e trasmissione al pubblico ministero degli atti affinche' proceda separatamente contro il falso testimone non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa per quest'ultimo, poiche' e' da osservare che, anche a ritenere che egli assuma la veste di imputato fin dal momento dell'incriminazione (e compilazione del relativo processo verbale), sta di fatto che nessun atto istruttorio o preistruttorio viene frattanto posto in essere nei suoi confronti, che richieda la presenza necessaria di un difensore.
Il diritto di difesa per l'imputato di falsa testimonianza puo' venire in considerazione non gia' in riferimento alla possibilita' di ritrattazione nel procedimento in cui la falsa testimonianza e' stata resa, ma soltanto nel distinto processo, instaurato immediatamente o che verra' promosso nelle forme ordinarie, a carico del falso testimone: in questo diverso contesto, peraltro, in nessuna delle ipotesi specificate nell'art. 458 c.p.p., esso risulta comunque menomato, neppure sotto il profilo della difesa tecnica. In particolare, nell'ipotesi di rinvio del dibattimento del processo principale e trasmissione al pubblico ministero degli atti affinche' proceda separatamente contro il falso testimone non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa per quest'ultimo, poiche' e' da osservare che, anche a ritenere che egli assuma la veste di imputato fin dal momento dell'incriminazione (e compilazione del relativo processo verbale), sta di fatto che nessun atto istruttorio o preistruttorio viene frattanto posto in essere nei suoi confronti, che richieda la presenza necessaria di un difensore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte