Sentenza 27/1974 (ECLI:IT:COST:1974:27)
Massima numero 7034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 27/74. LAVORO - LAVORATRICI MADRI - TUTELA - LEGGI 26 AGOSTO 1950, N. 860, ART. 2, E 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 1 - ESCLUSIONE DALLE PREVISTE PREVIDENZE (DIVIETO DI LICENZIAMENTO) DELLE LAVORATRICI ADDETTE AI SERVIZI FAMILIARI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 37 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 27/74. LAVORO - LAVORATRICI MADRI - TUTELA - LEGGI 26 AGOSTO 1950, N. 860, ART. 2, E 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 1 - ESCLUSIONE DALLE PREVISTE PREVIDENZE (DIVIETO DI LICENZIAMENTO) DELLE LAVORATRICI ADDETTE AI SERVIZI FAMILIARI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 37 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE NELLA PARTICOLARE NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non violano gli artt. 3 e 37 della Costituzione le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e nell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui escludono le lavoratrici madri addette ai servizi familiari dal godimento delle garanzie previdenziali in esse leggi stabilite nei riguardi delle altre lavoratrici madri. Il rapporto di lavoro domestico e', per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti, da ogni altro rapporto di lavoro. Il lavoro domestico familiare non e' prestato a favore di un'impresa destinata alla produzione e scambi di beni, avente nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilita' di ricambio o sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo e, quindi destinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di una limitata convivenza. In ragione delle caratteristiche proprie del rapporto prese in esame, appare, pertanto, legittima una disciplina speciale che deroghi ad alcuni aspetti di quella generale.
Non violano gli artt. 3 e 37 della Costituzione le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e nell'art. 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui escludono le lavoratrici madri addette ai servizi familiari dal godimento delle garanzie previdenziali in esse leggi stabilite nei riguardi delle altre lavoratrici madri. Il rapporto di lavoro domestico e', per la sua particolare natura, tale da differenziarsi sostanzialmente sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti, da ogni altro rapporto di lavoro. Il lavoro domestico familiare non e' prestato a favore di un'impresa destinata alla produzione e scambi di beni, avente nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilita' di ricambio o sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo e, quindi destinato a svolgersi nell'ambito della vita privata di una limitata convivenza. In ragione delle caratteristiche proprie del rapporto prese in esame, appare, pertanto, legittima una disciplina speciale che deroghi ad alcuni aspetti di quella generale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte