Sentenza 28/1974 (ECLI:IT:COST:1974:28)
Massima numero 7035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  05/02/1974;  Decisione del  05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 28/74. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 10 - TURNI DI LAVORO DEI LAVORATORI STUDENTI, ESCLUSI QUELLI UNIVERSITARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Chiamato il giudice a decidere se un determinato comportamento del datore di lavoro sia suscettibile di una turbativa diretta o indiretta dell'interesse sindacale a difesa del quale, in conformita' del combinato disposto degli artt. 15 e 28 dello Statuto dei lavoratori, e' riconosciuta la legittimazione processuale del sindacato, e' ininfluente per il giudizio l'accertare o meno la legittimita' del provvedimento adottato dal datore di lavoro. Posto che esso fosse legittimo, cio' non escluderebbe che possa essere stato preso in funzione antisindacale; e, per converso, posto che esso fosse in se' illegittimo, cio' non sarebbe sufficiente a provare quel fine vietato dall'art. 28. La questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 10 dello Statuto nella parte in cui esclude il diritto dei lavoratori studenti universitari dai benefici previsti a favore degli altri studenti, risulta pertanto irrilevante ai fini del giudizio proposto dalla associazione sindacale a tutela degli interessi che ad essa fanno capo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte