Sentenza 28/1974 (ECLI:IT:COST:1974:28)
Massima numero 7035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 28/74. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 10 - TURNI DI LAVORO DEI LAVORATORI STUDENTI, ESCLUSI QUELLI UNIVERSITARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 28/74. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 10 - TURNI DI LAVORO DEI LAVORATORI STUDENTI, ESCLUSI QUELLI UNIVERSITARI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Chiamato il giudice a decidere se un determinato comportamento del datore di lavoro sia suscettibile di una turbativa diretta o indiretta dell'interesse sindacale a difesa del quale, in conformita' del combinato disposto degli artt. 15 e 28 dello Statuto dei lavoratori, e' riconosciuta la legittimazione processuale del sindacato, e' ininfluente per il giudizio l'accertare o meno la legittimita' del provvedimento adottato dal datore di lavoro. Posto che esso fosse legittimo, cio' non escluderebbe che possa essere stato preso in funzione antisindacale; e, per converso, posto che esso fosse in se' illegittimo, cio' non sarebbe sufficiente a provare quel fine vietato dall'art. 28. La questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 10 dello Statuto nella parte in cui esclude il diritto dei lavoratori studenti universitari dai benefici previsti a favore degli altri studenti, risulta pertanto irrilevante ai fini del giudizio proposto dalla associazione sindacale a tutela degli interessi che ad essa fanno capo.
E' inammissibile, perche' irrilevante, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. Chiamato il giudice a decidere se un determinato comportamento del datore di lavoro sia suscettibile di una turbativa diretta o indiretta dell'interesse sindacale a difesa del quale, in conformita' del combinato disposto degli artt. 15 e 28 dello Statuto dei lavoratori, e' riconosciuta la legittimazione processuale del sindacato, e' ininfluente per il giudizio l'accertare o meno la legittimita' del provvedimento adottato dal datore di lavoro. Posto che esso fosse legittimo, cio' non escluderebbe che possa essere stato preso in funzione antisindacale; e, per converso, posto che esso fosse in se' illegittimo, cio' non sarebbe sufficiente a provare quel fine vietato dall'art. 28. La questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 10 dello Statuto nella parte in cui esclude il diritto dei lavoratori studenti universitari dai benefici previsti a favore degli altri studenti, risulta pertanto irrilevante ai fini del giudizio proposto dalla associazione sindacale a tutela degli interessi che ad essa fanno capo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte