Sentenza 29/1974 (ECLI:IT:COST:1974:29)
Massima numero 7036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  05/02/1974;  Decisione del  05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7037


Titolo
SENT. 29/74 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 390 - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ED INVITO ALL'INDIZIATO DI NOMINARSI UN DIFENSORE - CASI NEI QUALI NON SUSSISTE OBBLIGO IN TAL SENSO PER IL MAGISTRATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 390 c.p.p., modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, nella parte in cui esclude l'obbligo del magistrato di effettuare la comunicazione giudiziaria e di rivolgere l'invito all'indiziato di nominarsi un difensore nei casi in cui il magistrato stesso proceda all'emissione del decreto di citazione in giudizio sulla sola base delle indagini preliminari svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, non concreta una disparita' di trattamento a danno di coloro contro i quali si procede in tal guisa ed a favore di coloro che trovandosi ad essere inquisiti dalla polizia giudiziaria su specifica delega o ordine del magistrato a norma degli artt. 231 e 232 c.p.p., hanno invece diritto alla comunicazione ed all'invito predetti. Esiste invero una differenza tra i procedimenti che secondo la normativa impugnata, richiedono la comunicazione giudiziaria e quelli che invece non la richiedono, differenza che risiede nelle caratteristiche peculiari delle singole vicende giudiziarie, le quali postulano la scelta dell'una o dell'altra via processuale secondo il prudente apprezzamento del giudice. La differente regolamentazione dell'obbligo della comunicazione e' logicamente collegato alla descritta diversita' di situazioni, e cio' e' sufficiente per escludere la dedotta violazione del principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte