Sentenza 29/1974 (ECLI:IT:COST:1974:29)
Massima numero 7037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  05/02/1974;  Decisione del  05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7036


Titolo
SENT. 29/74 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 390 - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA ED INVITO ALL'INDIZIATO DI NOMINARSI UN DIFENSORE - CASI NEI QUALI NON SUSSISTE OBBLIGO IN TAL SENSO PER IL MAGISTRATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 390, c.p.p., modificato dall'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui esclude l'obbligo del magistrato di effettuare la comunicazione giudiziaria e di rivolgere l'invito all'indiziato di nominarsi un difensore nei casi in cui il magistrato stesso proceda all'emissione del decreto di citazione in giudizio sulla sola base delle indagini preliminari svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, non concreta una violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. Detto diritto, invero, non si estende fino alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare le "strepitus fori" e la comunicazione giudiziaria nella fase processuale in esame non risponde, pertanto, ad un'esigenza necessaria della tutela del diritto di difesa. La sua omissione, non contrasta quindi con la detta garanzia costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte