Sentenza 30/1974 (ECLI:IT:COST:1974:30)
Massima numero 7039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
7038
Titolo
SENT. 30/74 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 40, PRIMO COMMA, N. 4 - ESENZIONE DEI DOMESTICI, PORTIERI, PERSONE ADDETTE, IN GENERE, AI SERVIZI FAMIGLIARI - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 30/74 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, ART. 40, PRIMO COMMA, N. 4 - ESENZIONE DEI DOMESTICI, PORTIERI, PERSONE ADDETTE, IN GENERE, AI SERVIZI FAMIGLIARI - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 40, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che esclude i portieri dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, interpretato in base a criteri logici e sistematici, contempla esclusivamente i portieri dipendenti da nuclei familiari o da altri ad essi equiparabili (tra cui, primieramente, i condomini di piu' famiglie proprietarie di uno stesso immobile) e non anche i portieri che prestano il loro servizio alle dipendenze di imprese o di singoli titolari di immobili concessi in locazione. Sulla base di tale interpretazione, deve escludersi che il citato art. 40, n. 4, contrasti con il principio di eguaglianza: se, infatti, la norma non comprende nella esenzione la categoria dei portieri dipendenti da imprese (rispetto ai quali il rischio della disoccupazione involontaria si prospetta in termini del tutto analoghi a quelli configurabili per tutti gli altri lavoratori dipendenti), la differenza di trattamento assicurativo tra le due categorie di portieri trova la sua giustificazione nel rischio parimenti differenziato che esse incontrano in ordine alla disoccupazione, essendo ovvio che tra i nuclei familiari e il portiere dello stabile si stabilisca un rapporto di personale conoscenza che rende meno probabili avventate risoluzioni del rapporto di lavoro.
L'art. 40, n. 4, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che esclude i portieri dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, interpretato in base a criteri logici e sistematici, contempla esclusivamente i portieri dipendenti da nuclei familiari o da altri ad essi equiparabili (tra cui, primieramente, i condomini di piu' famiglie proprietarie di uno stesso immobile) e non anche i portieri che prestano il loro servizio alle dipendenze di imprese o di singoli titolari di immobili concessi in locazione. Sulla base di tale interpretazione, deve escludersi che il citato art. 40, n. 4, contrasti con il principio di eguaglianza: se, infatti, la norma non comprende nella esenzione la categoria dei portieri dipendenti da imprese (rispetto ai quali il rischio della disoccupazione involontaria si prospetta in termini del tutto analoghi a quelli configurabili per tutti gli altri lavoratori dipendenti), la differenza di trattamento assicurativo tra le due categorie di portieri trova la sua giustificazione nel rischio parimenti differenziato che esse incontrano in ordine alla disoccupazione, essendo ovvio che tra i nuclei familiari e il portiere dello stabile si stabilisca un rapporto di personale conoscenza che rende meno probabili avventate risoluzioni del rapporto di lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte