Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - Società partecipate dalla Regione - Acquisizione di nuove professionalità - Obbligo di attivazione della mobilità volontaria dei dipendenti - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 2, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019, nella parte in cui, aggiungendo il comma 5-quaterdecies all'art. 1 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, impone alle società partecipate dalla Regione che vogliano acquisire nuove professionalità la preventiva attivazione della mobilità e predetermina ex lege il procedimento attraverso il quale quest'ultima deve realizzarsi. Non osta alla riconducibilità della mobilità alla competenza esclusiva statale il fatto che la disposizione sia riferibile anche alle società in house - contraddistinte da un legame con le pubbliche amministrazioni socie tale da configurarle quali "longa manus" delle amministrazioni - dal momento che essa comunque incide su profili eminentemente privatistici, in quanto connessi ai rapporti di lavoro di natura puramente privata. Oltretutto, con riguardo alle società a controllo pubblico, la norma regionale impugnata dal Governo si pone anche in contrasto con la specifica disciplina statale della gestione delle eventuali eccedenze di personale (art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, anche come sostituito dall'art. 1, comma 10-nonies, del d.l. n. 162 del 2019, come conv.). Né è sufficiente a escludere la suddetta invasione di competenza la previsione secondo cui, in caso di candidature con esito positivo, il trasferimento avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi, attenendo quest'ultima al solo momento conclusivo della mobilità, la quale per il resto rimane disciplinata dalla disposizione regionale impugnata, con indebita compressione del potere di autodeterminazione della società cessionaria. Né, infine, può ritenersi che la citata disposizione regionale costituisca attuazione dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, avendo il legislatore regionale stabilito un obbligo non temporalmente circoscritto che prescinde da qualsiasi considerazione delle peculiarità dei settori in cui operano le singole realtà societarie. (Precedenti citati: sentenze n. 283 del 2016, n. 97 del 2014, n. 229 del 2013, n. 167 del 2013 e n. 295 del 2009).
La mobilità volontaria è una fattispecie di cessione del contratto, negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410): essa attiene pertanto ai rapporti di diritto privato, ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, sia con riferimento a fattispecie inerenti all'impiego pubblico privatizzato sia, a maggior ragione, con riguardo ai rapporti di lavoro privato, quali sono, pur con profili di specialità, quelli intercorrenti con le società a partecipazione pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2014, n. 68 del 2011 e n. 324 del 2010).
L'attrazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell'alveo dell'ordinamento civile trova fondamento proprio nella sua privatizzazione, in conseguenza della quale tale rapporto è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che ne garantiscono l'uniformità. (Precedente citato: sentenza n. 186 del 2016).