Sentenza 32/1974 (ECLI:IT:COST:1974:32)
Massima numero 7041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
05/02/1974; Decisione del
05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/74 A. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - NATURA DEL PARERE - NON E' PRECLUSO IL POTERE DEL GIUDICE DI NOMINARE UN CONSULENTE TECNICO NE' DI AMMETTERE MEZZI ISTRUTTORI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA, NE' VIENE MENO LA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/74 A. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - NATURA DEL PARERE - NON E' PRECLUSO IL POTERE DEL GIUDICE DI NOMINARE UN CONSULENTE TECNICO NE' DI AMMETTERE MEZZI ISTRUTTORI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA, NE' VIENE MENO LA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in relazione agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo e 101, comma secondo della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2233 comma primo, del codice civile, nella parte in cui dispone che, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe e gli usi, il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'ordine professionale competente. Detto parere e' solo un atto amministrativo che viene assunto nel processo come semplice partecipazione di un giudizio valutativo ad opera del consiglio dell'ordine professionale, e come non integra una decisione o la definizione di un punto in controversia, cosi' non costituisce neppure un atto preparatorio di un provvedimento' giurisdizionale.
Non e' fondata, in relazione agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo e 101, comma secondo della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2233 comma primo, del codice civile, nella parte in cui dispone che, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe e gli usi, il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'ordine professionale competente. Detto parere e' solo un atto amministrativo che viene assunto nel processo come semplice partecipazione di un giudizio valutativo ad opera del consiglio dell'ordine professionale, e come non integra una decisione o la definizione di un punto in controversia, cosi' non costituisce neppure un atto preparatorio di un provvedimento' giurisdizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte