Sentenza 32/1974 (ECLI:IT:COST:1974:32)
Massima numero 7042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  05/02/1974;  Decisione del  05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7041  7043  7044


Titolo
SENT. 32/74 B. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - NATURA DEL PARERE - NON E' PRECLUSO IL POTERE DEL GIUDICE DI NOMINARE UN CONSULENTE TECNICO NE' DI AMMETTERE MEZZI ISTRUTTORI - NON E' VIOLATO IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2233, comma primo del codice civile non viola l'art. 24, comma secondo della Costituzione per il fatto che la determinazione del compenso e' operata dal giudice sentito il parere dell'ordine professionale competente. Infatti, sotto il profilo del principio del contraddittorio, va rilevato che il procedimento davanti all'ordine professionale competente e' puramente amministrativo mentre la garanzia costituzionale della difesa e' operante nei confronti di chi agisca in giudizio per la tutela dei suoi diritti e interessi legittimi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte