Sentenza 32/1974 (ECLI:IT:COST:1974:32)
Massima numero 7043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  05/02/1974;  Decisione del  05/02/1974
Deposito del 13/02/1974; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  7041  7042  7044


Titolo
SENT. 32/74 C. PROFESSIONI LIBERE - PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE - COD. CIV., ART. 2233, PRIMO COMMA - COMPENSO - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE, SENTITO IL PARERE DELL'ORDINE PROFESSIONALE COMPETENTE - NATURA DEL PARERE - NON E' PRECLUSO IL POTERE DEL GIUDICE DI NOMINARE UN CONSULENTE TECNICO NE' DI AMMETTERE MEZZI ISTRUTTORI - NON E' VIOLATO L'ART. 101 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 2233, comma primo del codice civile non viola l'art. 101 della Costituzione per il fatto che dispone che il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale e' determinato, ricorrendone le condizioni, dal giudice sentito il parere dell'ordine professionale competente. Il giudice, infatti, resta soggetto soltanto alla legge e non incontra, per effetto della emissione del detto parere, ostacoli nella formazione del suo convincimento e nella motivazione dei conseguenti provvedimenti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte